REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E REGOLAMENTO
INTERNO DEL CONSIGLIO E DEI SOCI DELLA PRO LOCO BORGOROSE
Premessa:
il presente regolamento potrà essere modificato, come previsto dallo statuto all’art.14, e con le stesse modalità, dopo l’elezione del consiglio. Esso viene istituito nel rispetto dell’art. 28 dello statuto ed aggiorna il Regolam.to Amm.vo approvato in data 26/3/90 e il Regolam.to Interno approvato in data 26/3/90. Esso è composto da 24 articoli.
Art. 1) L’associazione deve tenere debitamente aggiornati i seguenti documenti:
b) copia dello statuto approvato dall’Assemblea dei soci e dall’A.P.T;
c) copia del presente regolamento amministrativo e interno;
d) un registro protocollo per la corrispondenza;
e) una rubrica soci con indicata la qualifica prevista dallo statuto e aggiornata in quanto ad indirizzi e numeri telefonici dei soci;
f) un registro dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni del consiglio e delle delibere del presidente;
g) un registro dei verbali dei revisori dei conti;
h) un giornale di cassa per la registrazione delle entrate e delle uscite;
i) un registro inventario dei beni di proprietà della Pro Loco e di quelli avuti in temporanea consegna dall’A.P.T. o da eventuali soci;
j) i suddetti registri e giornali saranno a disposizione di ogni socio in regola che ne farà richiesta per visionarli, presso la sede, al presidente dell’Associazione.
Art. 2) I fondi dell’Associazione debbono essere depositati presso una banca locale il cui nominativo viene comunicato all’A.P.T.
Art. 3) I prelievi presso detta banca avverranno solo a firme abbinate del presidente o vicepresidente e del segretario che deve provvedere direttamente all’erogazione dei fondi.
Art. 4) Viene istituito presso il locale ufficio postale un conto corrente intestato all’Associazione per i versamenti delle quote sociali. I prelievi avverranno con le modalità dette all’art. precedente.
Art. 5) Il segretario dell’Associazione può avere a disposizione la somma di lire 200.000 per il servizio di economato, (piccole spese postali, telefoniche, telegrafiche, bolli e cancelleria). Dell’utilizzo di tale somma egli rende direttamente conto al Consiglio che in tale sede delibererà il suo reintegro.
Art. 6)
b) L’Associazione deve impegnarsi affinché tutte le frazioni e/o sezioni del Comune vengano coinvolte nelle attività previste nell’arco dell’anno, tenuto conto della disponibilità delle frazioni interessate e dei fondi giacenti in cassa.
c) Con riferimento all’articolo 2 dello Statuto i consiglieri e i soci della suddetta Pro Loco si daranno mutua assistenza e scambio di informazioni al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi dell’associazione e provvederanno inoltre a pubblicizzare la loro associazione presso amici e conoscenti per aumentare gli iscritti. Viene rimarcato che il ruolo fondamentale di ogni appartenente all’associazione è il consolidamento dei legami tra cittadini e ambiente in cui essi vivono e di curare e salvaguardare l’ambiente sociale, storico, naturale, culturale. In tale ruolo fondamentale gli stessi soci verranno a inserirsi con una loro libera scelta.
Art. 7)
a) Per meglio interessare l’intero territorio potrebbero essere eletti dal Consiglio direttivo dei rappresentanti di zona per quelle aree dove l’attività della Pro Loco viene meno, da ora chiamati consiglieri aggiunti, onde incentivare le attività della stessa. Tali consiglieri potranno partecipare alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto.
b) Saranno ben accetti quei rappresentanti che nelle zone scoperte verranno proposti dal territorio che si intende coinvolgere nelle attività della Pro Loco. Il consiglio ne convaliderà la candidatura in ogni caso. Ove non avverrà presentazione del soggetto da parte del territorio, sarà il Consiglio ad eleggerne direttamente.
c) Il consigliere aggiunto può, per motivi ritenuti gravi e lesivi per l’Associazione e per il Consiglio, essere deposto e sostituito con la maggioranza dei voti del Consiglio stesso. Tale sostituzione avvarrà con la stessa procedura di cui ai commi precedenti.
Art. 8) L’Associazione, per realizzare le varie iniziative previste dallo statuto, si avvale della collaborazione fattiva e della preparazione specifica di tutti quegli associati che intendono collaborare alla realizzazione delle iniziative.
Art. 9)
a) Di norma il Consiglio attraverso i consiglieri assegnati alle frazioni e , dove scelto, il consigliere aggiunto, per il perseguimento degli scopi associativi formerà delle sezioni nelle varie frazioni del comune, veri gruppi di lavoro che sosterranno gli sforzi della Pro Loco.
b) Ogni sezione, attraverso i soci iscritti alla Pro Loco, provvederà ad eleggere un proprio direttivo, nel quale dovrà essere inserito obbligatoriamente almeno un consigliere della Pro Loco Comunale. Qualora non provveda la singola sezione interverrà d’autorità il Consiglio della Pro Loco Comunale che deciderà per tale direttivo,
c) Il presidente e il cassiere della sezione presenteranno periodicamente ogni sei mesi, e ogni volta che verrà richiesto, i registri entrate e uscite e i giustificativi. Se ciò non dovesse avvenire la sezione non potrà più essere supportata dalla Pro Loco del Comune. Ogni sezione dovrà dotarsi di propri registri sociali e contabili analoghi a quelli utilizzati dalla Pro Loco Comunale di cui all’art. 1 del presente regolamento.
d) Le sezioni possono riunirsi autonomamente quando lo vogliano e devono redigere un verbale della riunione che sarà presentato al consigliere o consigliere aggiunto responsabile della sezione, o al presidente della Pro Loco, per essere portato in visione al Consiglio stesso.
e) Tutte le sezioni, attraverso i soci, che intendono darsi un calendario delle attività e manifestazioni o altro e proporre iniziative, sempre nello spirito dello statuto, devono presentare al Consiglio entro i primi di settembre, o altra data se dovesse essere modificata dall’A.P.T., il programma annuale dettagliato e i giustificativi ove esistenti. Sarà cura del Consiglio prendere in esame le proposte e, ove fattibile, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del momento, dare il massimo impulso e collaborazione e deliberare per l’aiuto necessario per il buon risultato del calendario.
f) Il Consiglio, valutati i diversi calendari presentati dalle sezioni, in modo giusto ed equilibrato imposterà le date in modo da evitare che si accavallino le manifestazioni o si creino contrasti tra le sezioni e tenterà in ogni modo di unire gli sforzi, in modo sinergico, di tutte le sezioni e di tutti i consiglieri, per la buona riuscita di ogni singola manifestazione, evitando quelle compartimentazioni nocive sia agli abitanti, che al territorio, che alla stessa vita associativa.
Art. 10) Nel pieno rispetto degli articoli 6, 7, 8 dello statuto viene stabilito dal presente regolamento quanto segue:
la quale dovrà essere versata su c/c postale entro il primo mese dell’anno.
b) Gli aspiranti soci effettueranno il versamento di ammissione e diverranno tali solo
dopo che la loro richiesta sarà stata approvata a maggioranza dal consiglio, come
previsto dall’art. 6 dello statuto, e solo ad inizio di anno, come sopra detto.
c) Eventuali nuove iscrizioni nel corso dell’anno potranno essere accettate dal consiglio; tuttavia tali soci non avranno diritto di voto nelle assemblee dell’anno di iscrizione.
d) Solo dopo l’accettazione e il pagamento della quota il socio riceverà la tessera. Tale tessera sarà uguale per tutti a prescindere dalla definizione di socio data dallo statuto e ognuna sarà convalidata da apposito bollino o timbro annuale.
e) I soci sono tutti paritari a prescindere dalla loro qualifica in ordinari, sostenitori, benemeriti. Ciò che distingue un socio da un altro è l’impegno e l’entusiasmo immesso nella Pro Loco.
f) Il consiglio, ove e quando ritenga opportuno, potrà assegnare a quei soci particolarmente attivi e dediti alla Pro Loco un diploma di merito che sarà consegnato nell’ultima assemblea annuale alla presenza dei soci.
Art. 11) Ogni anno la quota associativa oggi vigente potrà essere aggiornata, perciò il consiglio provvederà a darne informazione per iscritto ai soci entro la fine del mese di ottobre di ogni anno.
Art. 12) I soci che non possono essere presenti alle assemblee generali, potranno delegare un altro socio con delega scritta; ogni socio non può produrre più di due deleghe e tali deleghe non possono essere conferite ai consiglieri o ai revisori.
Art. 13) L’Associazione Pro Loco Borgorose viene iscritta all’UNPLI al fine di averne assistenza assicurativa, legale, informativa e curativa di propri interessi sociali.
Art. 14) Per le dispute irrisolvibili tra soci e/o organi direttivi, l’associazione demanderà la questione di giudizio ai probiviri dell’UNPLI con sede a Ladispoli RM. prima di passare al giudizio dell’ente superiore A.P.T.
Art. 15) L’appartenente al direttivo che senza giustificati motivi per tre riunioni consecutive, come previsto dall’art. 18 dello statuto, non presenzia alle stesse, verrà immediatamente sostituito con persona indicata dall’assemblea dei soci appositamente convocata. In caso di assenza o di impedimento giustificato a partecipare alle riunioni del direttivo, i consiglieri hanno facoltà di farsi rappresentare per iscritto da un componente della sezione di appartenenza, senza diritto di voto. Per esercitare tale diritto i consiglieri assenti potranno tuttavia delegare un altro consigliere effettivo.
Art. 16) Le riunioni del consiglio vanno notificate ai componenti almeno otto giorni prima della stessa riunione, con ogni mezzo a disposizione.
Art. 17) I revisori dei conti che non dovessero permettere all’assemblea di espletare quanto previsto all’art. 12 dello statuto e mancheranno agli obblighi previsti dagli articoli 23, 24 dello statuto, saranno immediatamente sostituiti e saranno riferiti ai probiviri dell’UNPLI, o all’A.T.P., secondo la gravità del fatto, qualora il loro agire dovesse arrecare considerevole danno, morale o materiale, all’associazione Pro Loco Borgorose.
Art. 18) I versamenti dei soci delle diverse sezioni vanno utilizzati dalle frazioni stesse. Viene stabilita una trattenute di Lire 50.000 per le sezioni con soci da 1 a 50. Di Lire 100.000 per le sezioni con soci da 51 a 100. Di Lire 200.000 per le sezioni con soci da 101 in avanti. Tali somme andranno alla cassa comune della Pro Loco del Comune di Borgorose a titolo di bilancio spese generali.
Art. 19) I contributi di organizzazioni ed enti e le sovvenzioni e donazioni che non stabiliscono alcuna modalità di ripartizione, constata l’esistenza di accordo unanime nel Consiglio, andranno divisi possibilmente in modo imparziale tra le sezioni, dando maggiore sostegno e aiuto a quelle sezioni che avendo presentato programmi più impegnativi, avranno sostenuto e dimostrato, con giustificativi e fatture, le maggiori spese. Tale ripartizione dovrà comunque tenere conto prioritariamente delle esigenze finanziarie del bilancio generale della Pro Loco. Non si esclude una compartecipazione di una o più frazioni ad un cumulo comune, in date occasioni e per certe manifestazioni o cerimonie, quando e se i rispettivi consiglieri di sezione siano d’accordo che ciò è proficuo per lo sviluppo della Pro Loco.
Art. 20) Nulla vieta alla Pro Loco del Comune di Borgorose e alle sezioni della Pro Loco di appoggiare i Comitati parrocchiali o Organizzazioni Locali senza fine di lucro, purché i rispettivi interessi non pregiudichino il funzionamento o i primari interessi dell’ associazione Pro Loco. In caso di supporto organizzativo a manifestazioni organizzate da comitati e organizzazioni locali ogni uscita finanziaria dovrà essere supportata da adeguata documentazione o giustificativo di spesa intestato alla Pro Loco.
Art. 21) Una mozione di sfiducia verso il presidente o il vice presidente può essere presentata, qualora ne sussistano i motivi, dalla metà del consiglio più uno, durante qualsiasi delle riunioni del consiglio e da qualsiasi membro del consiglio che esponga i suddetti motivi di sfiducia. I suddetti organi sfiduciati potranno avvalesi di quanto detto all’art.14 del presente regolamento.
Art. 22) I soci riceveranno, fondi cassa permettendo, a domicilio una informativa semestrale, e un programma e saranno messi in grado di comunicare, a loro spese, con la stessa associazione mediante telefonia o servizio postale.
Art. 23) Ai soci sarà inviata annualmente, fondi cassa permettendo, copia del bilancio approvato dall’assemblea.
Art. 24) Denunce anonime a qualunque organo del direttivo, in qualunque forma redatte, non saranno tenute in considerazione.
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